Sez. U, Sentenza n. 29 del 10/01/1973 (Rv. 361779 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INCLUSIONE - AMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INCLUSIONE - AMMISSIBILITA.*
Fra le spese del giudizio di Cassazione vanno ricomprese anche quelle relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello, denunciata per Cassazione, conclusasi con un provvedimento che non contenga statuizioni in ordine alle spese; atteso il carattere incidentale e cautelare del procedimento ex art 373 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)