Sez. 3, Sentenza n. 6380 del 08/05/2001 (Rv. 546502 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Elementi caratterizzanti - "Aliquid novi, animus e causa novandi" - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE
L'accertamento del giudice del merito in ordine agli elementi che caratterizzano la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio - "aliquid novi", "animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo) - è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)