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Sez. L, Sentenza n. 9766 del 08/11/1996 (Rv. 500419 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | "Aliquid novi, animus e causa novandi" - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500419-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE

L'accertamento del giudice del merito in ordine agli elementi che caratterizzano la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio - "aliquid novi", "animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo) - è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)