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Sez. L, Sentenza n. 4296 del 28/04/1999 (Rv. 525873 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | "Aliquid novi" e " animus novandi " - Mancato accertamento del giudice di merito - Violazione di legge - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525873-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE

È censurabile per violazione di legge in sede di legittimità la sentenza del giudice di merito che affermi l'esistenza di una novazione senza accertare né "l'aliquid novi" né "l'animus novandi" , errando così nella qualificazione giuridica dell'atto, non potendo la pattuizione essere sussunta nello schema giuridico della novazione in difetto di verifica di tali elementi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)