Sez. L, Sentenza n. 4296 del 28/04/1999 (Rv. 525873 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | "Aliquid novi" e " animus novandi " - Mancato accertamento del giudice di merito - Violazione di legge - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE
È censurabile per violazione di legge in sede di legittimità la sentenza del giudice di merito che affermi l'esistenza di una novazione senza accertare né "l'aliquid novi" né "l'animus novandi" , errando così nella qualificazione giuridica dell'atto, non potendo la pattuizione essere sussunta nello schema giuridico della novazione in difetto di verifica di tali elementi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)