Sez. U, Sentenza n. 5092 del 03/05/1993 (Rv. 482179 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni | Ricorso per cassazione - Sottoscrizione del ricorso e partecipazione alla discussione orale da parte dell'avvocato personalmente pur se non iscritto nell'apposito albo - Ammissibilità.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni
L'avvocato che intenda impugnare una decisione del Consiglio Nazionale Forense può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte, pur senza essere iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto conto che il principio generale sancito dagli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ. è derogato - ai sensi dell'art. 67, quinto comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 - dalla norma speciale del terzo comma dello stesso art. 67, che abilita a difendersi personalmente anche l'avvocato non iscritto nell'albo speciale, e dovendo escludersi la natura meramente regolamentare del citato R.D. n. 37 del 1934.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 34, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 101, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)