Sez. U, Sentenza n. 6765 del 05/05/2003 (Rv. 562605 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisioni - Ricorso per Cassazione - Sottoscrizione da parte dell'avvocato personalmente e partecipazione alla discussione orale - Ammissibilità - Iscrizione nell'albo speciale - Necessità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
L'avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori (purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall'esercizio della professione), in base all'art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - oltre al pubblico ministero - "gli interessati", nonché agli artt. 66, terzo comma - che abilita a sottoscrivere il ricorso il "ricorrente", - e 67, terzo comma - secondo cui l'interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale -, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell'art. 365 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)