Sez. L, Sentenza n. 4379 del 16/05/1997 (Rv. 504450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Domanda di dichiarazione d'illegittimità - Valutazioni conseguenti del giudice adito - Sentenza di rigetto della domanda - Appello relativo all'apprezzamento delle prove sulla fondatezza degli addebiti - Nuovo complessivo apprezzamento della fattispecie in appello - Valutazione della gravità dei fatti e della proporzione della sanzione - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare, con la contestazione dell'esistenza di una giusta causa o giustificato motivo di recesso, è tenuto alla valutazione della proporzionalità, rispetto alla gravità del fatto addebitato al lavoratore e dallo stesso commesso, della sanzione del licenziamento; tale valutazione attiene all'accertamento di un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa del licenziamento, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in ogni caso in cui sia contestato il presupposto del legittimo esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro. L'appello proposto avverso la sentenza di rigetto della domanda di annullamento del licenziamento, che investa l'apprezzamento delle prove in ordine alla fondatezza degli addebiti disciplinari, affida al giudice del gravame un nuovo complessivo apprezzamento della suddetta fattispecie, necessariamente esteso alla valutazione della gravità dell'inadempimento accertato e quindi della proporzionalità fra sanzione e infrazione, indipendentemente da specifiche contestazioni dell'appellante sul punto, che non introducono un nuovo tema di indagine (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., ha ritenuto che non potesse tenersi conto dei rilievi formulati sul punto dall'appellante solo in sede di discussione nel giudizio di secondo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)