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Sez. L, Sentenza n. 10691 del 29/11/1996 (Rv. 500941 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento - Contestazione dell'esistenza di una fattispecie giustificatrice - Valutazione giudiziale su ogni aspetto giuridico dei fatti - Necessità - Conseguenze - Deduzione esplicita solo in appello della violazione del criterio di proporzionalità - Domanda o "causa petendi" nuove - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500941-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

Nel caso in cui il lavoratore contesti in giudizio la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo a fondamento del licenziamento impugnato, è coinvolta in ogni suo aspetto la valutazione giuridica dei fatti richiamati dal datore di lavoro a fondamento del recesso, cosicché deve escludersi che la doglianza proposta dal lavoratore circa la violazione del criterio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione irrogata, ancorché proposta per la prima volta in appello, costituisca domanda nuova o implichi la deduzione di una diversa "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)