Sez. L, Sentenza n. 10691 del 29/11/1996 (Rv. 500941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento - Contestazione dell'esistenza di una fattispecie giustificatrice - Valutazione giudiziale su ogni aspetto giuridico dei fatti - Necessità - Conseguenze - Deduzione esplicita solo in appello della violazione del criterio di proporzionalità - Domanda o "causa petendi" nuove - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
Nel caso in cui il lavoratore contesti in giudizio la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo a fondamento del licenziamento impugnato, è coinvolta in ogni suo aspetto la valutazione giuridica dei fatti richiamati dal datore di lavoro a fondamento del recesso, cosicché deve escludersi che la doglianza proposta dal lavoratore circa la violazione del criterio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione irrogata, ancorché proposta per la prima volta in appello, costituisca domanda nuova o implichi la deduzione di una diversa "causa petendi".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)