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Sez. L, Sentenza n. 11741 del 24/11/1997 (Rv. 510311 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Comportamento qualificato dalla disciplina collettiva come giusta causa - Valutazione giudiziale della gravità di esso - Necessità - Previsione della insubordinazione - Accertamento dell'elemento intenzionale - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510311-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Il fatto che la disciplina collettiva preveda un comportamento come giusta causa di licenziamento non esime il giudice, investito dell'impugnativa della legittimità di tale recesso, dal dovere di valutare la gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, tra le quali assume rilievo, anche in relazione all'ipotesi dell'insubordinazione, l'elemento intenzionale che sorregge la condotta del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)