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Sez. 1, Sentenza n. 3491 del 31/01/2000 Ud. (dep. 17/03/2000) Rv. 215514 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Reato commesso da militare della Guardia di Finanza in danno del corpo di appartenenza - Giurisdizione dell'A.G. militare - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2000-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215514-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE

L'Amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all'Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato, è configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da militare di detto Corpo, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato, che integra danno non solo per il Ministero delle Finanze - che non può essere considerato ente militare - ma anche per il Corpo di appartenenza, che ha natura di ente militare, e dovendo riconoscersi la giurisdizione militare tutte le volte che siano ravvisabili specifiche fattispecie penali per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1959 num. 189 art. 1 CORTE COST., DPR 27/03/1992 num. 287 art. 1 com. 6, DPR 20/03/1986 num. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)