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Sez. 1, Sentenza n. 30723 del 03/03/2015 Ud. (dep. 16/07/2015) Rv. 264486 - 01

GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Truffa commessa da appartenente dell'Arma dei carabinieri in danno del corpo di appartenenza - Giurisdizione dell'A.G. militare - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2015-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264486-01

GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE

Sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, nell'ipotesi di truffa commessa da appartenente all'Arma dei Carabinieri mediante il conseguimento di retribuzioni per ore di lavoro straordinario non prestate ed indennità per servizi non svolti, giacché le somme dal medesimo percepite si correlano a compiti propri dell'Arma, da considerarsi soggetto passivo della truffa anche qualora le provviste utilizzate per le erogazioni provengano da altro comparto pubblico, in quanto dalla stessa acquisite e destinate al soddisfacimento dei propri fini istituzionali, a prescindere dal loro inquadramento contabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)