Sez. 1, Ordinanza n. 7579 del 22/01/2014 Ud. (dep. 18/02/2014) Rv. 258605 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE | Truffa militare - Qualità di militare del soggetto attivo e del soggetto passivo - Necessità - Fattispecie in tema di truffa commessa nei confronti della Banca d'Italia.
REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa militare é necessario che sia il soggetto passivo sia quello attivo del reato posseggano la qualità di "militare". (Fattispecie relativa ad appartenente all'arma dei carabinieri, il quale, prestando servizio nell'interesse di un ente pubblico - nella specie la banca d'Italia - tenuto, in forza di espressa previsione legislativa, a provvedere in tema di assegni, competenze accessorie e indennità del relativo personale, abbia percepito indebitamente compensi per lavoro straordinario falsamente attestato mediante indicazione di dati non veritieri e maggiorati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 830 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)