Sez. 1 - , Ordinanza n. 15708 del 14/06/2018 (Rv. 649449 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Risoluzione per inadempimento - Danno da svalutazione monetaria - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, in favore della parte adempiente, oltre al risarcimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può essere riconosciuto anche il maggior danno, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., sempre che tale ulteriore risarcimento, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito da quello accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare ingiustificate duplicazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, in assenza di allegazione e prova, oltre gli interessi moratori previsti da clausola contrattuale, per avere la quantificazione del danno effettuata dal giudice di merito sterilizzato il rilievo pattizio del ritardo, nell'ambito di una globale valutazione del sinallagma contrattuale e degli effetti indotti dalla sopravvenuta risoluzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)