Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011 (Rv. 617249 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Espropriazione presso terzi - Titolo esecutivo giudiziale - Ordinanza di assegnazione del credito - Effetti - Chiusura del processo di esecuzione - Conseguenze - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a decreto ingiuntivo opposto.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In un procedimento di espropriazione presso terzi promosso sulla base di un decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione (poi dichiarata estinta), l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. chiude il processo di esecuzione, con la conseguenza che il debitore non può più avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione; e ciò da un lato perché non è configurabile un'opposizione contro un'esecuzione ormai esaurita, dall'altro perché, ove il processo esecutivo venga promosso sulla base di un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo - dovendo limitarsi a controllarne la persistente validità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)