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Sez. 3, Sentenza n. 12293 del 15/06/2016 (Rv. 640215 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. - Pronuncia in udienza anteriore a quella di trattazione - Legittimità - Fondamento e condizioni.
Stato
decisa il 2016-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640215-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Il giudice d'appello, se ha sentito le parti, può pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in un'udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata ex art. 351, comma 3, c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorio e acceleratorio di tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)