Sez. 3, Sentenza n. 12293 del 15/06/2016 (Rv. 640215 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. - Pronuncia in udienza anteriore a quella di trattazione - Legittimità - Fondamento e condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
Il giudice d'appello, se ha sentito le parti, può pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in un'udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata ex art. 351, comma 3, c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorio e acceleratorio di tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)