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Sez. 3 - , Sentenza n. 28630 del 03/10/2022 (Rv. 666260 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art.
Stato
decisa il 2022-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666260-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE

348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Pronuncia all'udienza in cui è discussa anche l'istanza ex art. 283 c.p.c. - Legittimità - Fondamento.

Dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio e sentito le parti, il giudice d'appello può pronunciare l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. all'udienza di discussione nel cui ambito si sia discusso pure dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado, perché la richiesta ex art. 283 c.p.c. dà corso a un sub-procedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa.

Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)