diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 405 del 15/01/2000 (Rv. 532871 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mandato "ad litem" e mandato di diritto sostanziale - Differenze - Cliente - Nozione - Identificazione - Requisiti.
Stato
decisa il 2000-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532871-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Tra la parte e il difensore si stabilisce, in ordine al conferimento dell'incarico, un rapporto interno extraprocessuale che è ben distinto dal mandato "ad litem", ed è disciplinato dalle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale. Pertanto, cliente non è sempre chi rilascia la procura "ad litem", ma colui che affida il mandato di patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente, quale soggetto del negozio, una volta che l'incarico sia stato accettato e assolto, alla corresponsione del relativo compenso, anche se il patrocinio sia stato svolto a favore di un terzo.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)