Sez. 2, Sentenza n. 1198 del 30/01/2002 (Rv. 551966 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Sussistenza del rapporto di clientela - Contestazione - Esclusione - Morte del cliente - Ricorso al procedimento di liquidazione di cui agli artt. 28 e segg. legge n. 794 del 1942 nei confronti dell'erede - Ammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Nella incontestata sussistenza del rapporto di clientela cui risulta correlata la pretesa azionata dall'avvocato istante, la liquidazione dei compensi spettantigli per prestazioni giudiziali in materia civile, in caso di morte del cliente, va trattata e definita, sussistendone i presupposti di legge, nelle forme speciali previste dagli articoli 28 e segg. legge 13 giugno 1942 n. 794 anche nei confronti dell'erede (continuatore della personalità del "de cuius"), che tale rapporto non abbia mai posto in discussione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)