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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20169 del 08/10/2015 (Rv. 637364 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Disciplina ex art. 19 l. n. 843 del 1978 - Divieto di percepire più di una volta trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita - Titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione dello Stato - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637364-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ

Il divieto di cumulo di cui all'art. 19, comma 1, della l. n. 843 del 1978 - secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita - ha portata generale ed opera anche nel caso di titolarità di una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)