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Sez. L, Sentenza n. 844 del 01/02/1999 (Rv. 522818 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Portata - Assenza ingiustificata dal lavoro prevista dal contratto collettivo - Inclusione - Applicabilità della relativa normativa anche all'ipotesi di manifestata dissociazione dal referto della visita di controllo - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522818-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In caso di assenza per malattia l'obbligo del lavoratore di comunicare lo stato di malattia o il prolungamento di esso scaturisce dal dettato dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970 in relazione a quello dell'adempimento della prestazione lavorativa, sicché la ritenuta rappresentazione del lavoratore di essere esonerato dalla prestazione per effetto della manifestata dissociazione al referto della visita di controllo è irrilevante, appartenendo essa alla mera sfera soggettiva ed essendo, come tale, inefficace allo scopo.(Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, non potendo desumersi dall'art. 6 del D.M. 15 luglio 1986 che il lavoratore che non accetti l'esito della visita di controllo possa esimersi dal riprendere il lavoro in attesa di una nuova visita non prevista da alcuna disposizione di legge, il suddetto comportamento fosse tale da giustificare il licenziamento, essendosi protratto ben oltre i tre giorni previsti dal contratto collettivo quali sufficienti per il provvedimento espulsivo per l'ipotesi di assenza ingiustificata dal lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 15/07/1986 art. 6, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)