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Sez. L, Sentenza n. 10352 del 13/05/2014 (Rv. 630789 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Obbligo del lavoratore di tempestiva comunicazione al datore di lavoro delle assenze - Violazione - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630789-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)