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Sez. L, Sentenza n. 7478 del 14/05/2003 (Rv. 563075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Assenza del lavoratore per malattia - Obbligo di comunicazione dello stato di malattia o del suo prolungamento - Violazione nel caso di mancata ripresa del lavoro nel termine stabilito in sede di visita di controllo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo del lavoratore di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia o il suo prolungamento, l'esito della visita di controllo sostituisce la prognosi del certificato medico iniziale, fino a quando non sia a sua volta sostituita da un altro giudizio tecnico (ferma restando la possibilità dell'interessato di contestare l'esattezza delle valutazioni tecniche dei sanitari), sicché, a partire dal momento in cui, secondo l'esito della visita di controllo, è possibile la ripresa del servizio, il lavoratore che continui la propria assenza, senza alcuna comunicazione, incorre nella violazione del predetto obbligo, non potendo la protrazione dell'assenza ritenersi giustificata dalla certificazione originariamente inviata al datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)