Sez. 3, Sentenza n. 3544 del 23/02/2004 (Rv. 570390 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Responsabilità civile automobilistica - Pluralità di assicurazioni - Mancanza di un accordo interno volto a ripartire il rischio pro-quota - Conseguenze - Facoltà del danneggiato che ha ottenuto parte del risarcimento di agire per l'intero - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nell'ipotesi di coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio, stipulati presso diversi assicuratori (cosiddette assicurazioni cumulative), qualora non vi sia un accordo interno tra gli assicuratori volto a ripartire per quote la copertura del rischio, in applicazione dell'art. 1916 cod. civ., l'assicurato, anche se ha già riscosso parte dell'indennizzo spettategli da una assicurazione, può agire per ottenere il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione e senza che il giudice possa detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito da altro assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)