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Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 11/06/1990 (Rv. 467656 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - CONTRATTO RELATIVO - NATURA - PLURALITÀ DI RAPPORTI ASSICURATIVI - TITOLARITÀ IN CAPO A CIASCUN ASSICURATORE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE RELATIVE AL PROPRIO RAPPORTO - SUSSISTENZA - CLAUSOLA DI DELEGA - CONTENUTO - CONSEGUENZE - RIPARTIZIONE FRA GLI ASSICURATORI DELLA QUOTA DI RISCHIO E DI INDENNITÀ - PERMANENZA - AZIONE DI SURROGA, EX ART. 1916 COD. CIV., DELL'ASSICURATORE CONTRO IL DANNEGGIANTE PER IL PAGAMENTO DELL'INTERA INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467656-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - CONTRATTO RELATIVO - NATURA - PLURALITÀ DI RAPPORTI ASSICURATIVI - TITOLARITÀ IN CAPO A CIASCUN ASSICURATORE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE RELATIVE AL PROPRIO RAPPORTO - SUSSISTENZA - CLAUSOLA DI DELEGA - CONTENUTO - CONSEGUENZE - RIPARTIZIONE FRA GLI ASSICURATORI DELLA QUOTA DI RISCHIO E DI INDENNITÀ - PERMANENZA - AZIONE DI SURROGA, EX ART. 1916 COD. CIV., DELL'ASSICURATORE CONTRO IL DANNEGGIANTE PER IL PAGAMENTO DELL'INTERA INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*

La coassicurazione ricorre, a norma dell'art. 1911 cod. civ., quando uno stesso rischio viene assunto con le medesime modalità e per lo stesso tempo da più assicuratori che ripartiscono fra loro la quota di rischi e la relativa quota dell'indennità senza, peraltro, vincolo solidale fra loro, con l'effetto di dare vita a separati rapporti assicurativi, in ordine ai quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto, salvo che gli assicuratori demandino ad uno solo fra essi (cosiddetta "clausola di delega") la conclusione e la successiva gestione del contratto che apparirà così formalmente unico. Detta clausola non elimina la caratteristica saliente della coassicurazione, e cioè l'assunzione "pro quota" di pagare l'indennità, né conferisce - salvo patto contrario - la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori, con la conseguenza che l'assicuratore delegato, come non può essere convenuto in giudizio per l'intero pagamento dell'indennità, così non può agire in giudizio in via di surroga, ex art. 1916 cod. civ. per ottenere dal danneggiante il pagamento dell'intera indennità, essendo il suo diritto limitato alla quota su di lui gravante. (V 661/88, mass n 457110; (V 6684/87, mass n 454905).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)