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Sez. 1, Sentenza n. 497 del 22/01/1980 (Rv. 403886 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - SENTENZE - IN GENERE - SENTENZA DISPOSITIVA DEL TRASFERIMENTO DI BENE IMMOBILE - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DELLA NON TASSABILITA DELL'ATTO PER LA PRESENZA DELLA CONDIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONE - PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA NON TASSABILITA DELLA SENTENZA PER IL MANCATO FORMARSI DEL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403886-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - SENTENZE - IN GENERE - SENTENZA DISPOSITIVA DEL TRASFERIMENTO DI BENE IMMOBILE - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DELLA NON TASSABILITA DELL'ATTO PER LA PRESENZA DELLA CONDIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONE - PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA NON TASSABILITA DELLA SENTENZA PER IL MANCATO FORMARSI DEL GIUDICATO.*

Nel corso del giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, il quale si configura come Esercizio di un'Azione di accertamento negativo della legittimita di un atto d'imperio dell'amministrazione, e pone l'opponente nella veste processuale e sostanziale di attore, resta preclusa la possibilita di dedurre ragioni dell'illegittimita dell'ingiunzione stessa, diverse da quelle originariamente fatte valere con l'atto introduttivo. Pertanto, in tema d'imposta di registro su sentenza dispositiva del trasferimento di bene immobile, la tesi del contribuente, sulla non tassabilita dell'atto, per essere detto trasferimento sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, non puo essere dedotta ed esaminata nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, che sia stato promosso con la negazione di detta tassabilita unicamente per il (diverso) profilo del mancato passaggio in giudicato di quella sentenza. (V 2473/74, mass n 370897; (V 1573/70, mass n 347463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)