Sez. 1, Sentenza n. 4466 del 11/04/1992 (Rv. 476737 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | Sopravvenienza di norme nelle more della pubblicazione della sentenza della cassazione e dopo la sua deliberazione - Principio di diritto enunciato nella stessa - Inosservanza da parte del giudice di rinvio perché ritenuto non conforme allo "jus superveniens" - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere
La deliberazione della sentenza, ancorché risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima - e salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza, esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata - non esclude il potere - dovere del giudice di tenere conto dello "jus superveniens", riferibile al periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con le nuove disposizioni. Ne consegue che, con riguardo alla sentenza di cassazione con rinvio, il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione deve ritenersi necessariamente improntato anche alla valutazione di norme sopravvenute nelle more della pubblicazione e dopo la deliberazione della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio non può sottrarsi al principio di diritto postogli, ancorché rilevi o ritenga la non avvenuta considerazione della norma suddetta e così la non conformità di detto principio allo "jus superveniens".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)