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Sez. 1, Sentenza n. 4986 del 29/05/1996 (Rv. 497874 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - IN GENERE | Deposito immediato del dispositivo nella segreteria della Commissione - Conseguenze - Modifica del dispositivo - Possibilità - Esclusioni - "Jus superveniens" - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497874-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - IN GENERE

A differenza di quanto previsto in via generale dall'art. 133 del codice di rito, la pubblicazione della decisione delle Commissioni Tributarie avviene in due fasi, riguardanti rispettivamente il dispositivo - che deve essere depositato immediatamente nella segreteria della Commissione e di cui le parti possono prendere visione (artt. 20, quinto comma, 23 e 28, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) - e la motivazione - che deve essere invece depositata in segreteria entro trenta giorni dalla data della deliberazione (art. 38, stesso decreto)-. Il fatto che le parti possano prendere visione del dispositivo depositato in segreteria, prima ancora del deposito della motivazione, porta a ritenere che il dispositivo, una volta depositato, non possa più essere modificato e questo esclude che il giudice debba tener conto di eventuali modificazioni normative sopravvenute nell'intervallo di tempo tra il deposito del dispositivo e quello della motivazione, come pure che il giudizio, dopo il deposito del dispositivo, possa ritenersi "pendente" innanzi alla Commissioni tributarie ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)