Sez. L, Sentenza n. 12465 del 09/12/1997 (Rv. 510813 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | " Jus superveniens " dopo la decisione della Corte di Cassazione ma prima della pubblicazione della sentenza - Applicazione da parte del giudice di rinvio della norma sopravvenuta anche in contrasto col principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente - Violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Con riferimento alla sentenza di cassazione con rinvio, nell'ipotesi di " Jus superveniens " dopo la deliberazione della Corte - ancorché prima della pubblicazione della relativa sentenza, non viola l'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio che si attenga, per la nuova decisione, allo " jus superveniens " e non già - al principio di diritto enunciato dalla Corte, a nulla rilevando che quest'ultima non abbia provveduto ad adeguare il deliberato alla norma sopravvenuta prima della pubblicazione della sentenza rescindente, posto che è al momento della deliberazione e non a quello della pubblicazione che bisogna guardare per stabilire il quadro normativo nel quale il giudice si è mosso per decidere la controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)