Sez. 3, Sentenza n. 25042 del 07/11/2013 (Rv. 628709 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Circolazione dei veicoli - Sentenza irrevocabile nel giudizio penale ex art. 2947 cod. civ. - Estensione - Patteggiamento - Inclusione - Conseguenze - Prescrizione in due anni - Sentenza di condanna - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento), perché essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art. 2953 cod. civ., il termine di prescrizione di dieci anni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)