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Sez. 2, Sentenza n. 46770 del 26/09/2018 Cc. (dep. 15/10/2018) Rv. 274464 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Giudice astenuto o ricusato - Impossibilità di sostituzione con magistrati dello stesso ufficio - Rimessione del processo ad altro giudice determinato ex art. 11 cod. proc. pen. - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità – Esclusione.
Stato
decisa il 2018-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274464-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

In tema di sostituzione del giudice incompatibile, non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, investito del processo ai sensi dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto detto provvedimento, pur assunto in violazione della norma processuale che prevede in tal caso (diversamente da quello previsto dall'art. 23 cod. proc. pen.), la prosecuzione del processo dinanzi al giudice individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., non si colloca al di fuori del sistema normativo e non determina l'indebita stasi del procedimento, essendo possibile per il pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione penale, senza incorrere in alcuna nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)