Sez. 2, Sentenza n. 3864 del 23/12/2016 Cc. (dep. 26/01/2017) Rv. 269103 - 01
NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Decreto di citazione a giudizio - Contenuto - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 268 bis cod. pen. - Necessità - Esclusione - Dichiarazione di nullità del decreto di citazione - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità - Esclusione.
NULLITÀ - ATTI ABNORMI
Non è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sul presupposto erroneo che il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato sia affetto da nullità per mancanza dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in realtà non dovuto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non si determina in tal modo alcuna stasi processuale, dal momento che il P.M. potrà proseguire nell'esercizio dell'azione penale, eventualmente rinnovando l'emissione del decreto che dispone il giudizio negli stessi termini erroneamente sanzionati dal giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)