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Sez. 3, Sentenza n. 2859 del 29/10/2014 Ud. (dep. 22/01/2015) Rv. 263175 - 01

GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE | Dichiarazione di astensione - Accoglimento - Regressione del processo - Esclusione - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263175-01

GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE

L'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice dibattimentale originariamente assegnatario del processo non comporta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto l'art. 43 cod. proc. pen., si limita a prevedere che il giudice astenuto o ricusato deve essere sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio, così presupponendo che il processo non debba regredire, bensì continuare, seppure innanzi ad altro giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)