Sez. 3, Sentenza n. 4197 del 24/06/1986 (Rv. 446976 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO PER NECESSITÀ - FATTO O ATTO VOLONTARIO DEL LAVORATORE CAUSALMENTE RICOLLEGABILE ALLO STATO NECESSITANTE - PRECLUSIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO PER NECESSITÀ - FATTO O ATTO VOLONTARIO DEL LAVORATORE CAUSALMENTE RICOLLEGABILE ALLO STATO NECESSITANTE - PRECLUSIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In tema di recesso per necessità dal contratto di locazione, il fatto o l'atto volontario del locatore, se causalmente ricollegabile allo stato necessitante fatto valere per legittimare il recesso stesso, in tanto non preclude l'Esercizio del relativo diritto in quanto trovi la propria ragione di essere in giustificate ed apprezzabili esigenze di qualsiasi natura, purché meritevoli di tutela secondo la comune coscienza e tali, comunque, da escludere una intenzionale preordinazione dello stato di necessità. (V 5517/85, mass n 442718; (V 5797/80, mass n 409623).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)