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Sez. 3, Sentenza n. 5517 del 11/11/1985 (Rv. 442718 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - FATTISPECIE (DISPONIBILITÀ DI ALTRO ALLOGGIO TENUTO INUTILIZZATO).*
Stato
decisa il 1985-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442718-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - FATTISPECIE (DISPONIBILITÀ DI ALTRO ALLOGGIO TENUTO INUTILIZZATO).*

L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto di locazione è quello da lui maliziosamente preordinato allo scopo di creare lo stato di necessità ovvero quello che si concreta in un comportamento inescusabile del locatore stesso come nel caso in cui, avendo la disponibilità di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze, non lo Usi per sè, mantenendo inalterata ed insoddisfatta una situazione di disagio nella quale si trovi. In tal caso il locatore non può far valere la medesima situazione nei confronti del conduttore di altro suo appartamento al fine di escluderlo dalla proroga legale, tranne che non sia sopravvenuto un fatto nuovo - del quale il locatore medesimo ha l'Onere di fornire la prova - che abbia aggravato la situazione di disagio esistente al momento in cui ha disposto dell'immobile del quale aveva la disponibilità. (Conf 5797/80, mass n 409623; (Conf 2883/79, mass n 399207, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)