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Sez. 5, Sentenza n. 7420 del 14/05/2003 (Rv. 563034 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Coefficienti presuntivi ex art. 12 D.L. n. 69 del 1989 - Presunzione "iuris tantum" - Prova contraria - Lavoratore autonomo - Precario stato di salute - Capacità lavorativa - Incidenza - Omessa Valutazione.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563034-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

In tema di accertamento dell'IVA, i coefficienti presuntivi per la determinazione induttiva dei ricavi conseguenti ad operazioni imponibili regolati dagli artt. 11 e 12 del D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n.154, sono fondati su una presunzione iuris tantum, cioè suscettibile di prova contraria. Ne consegue che, nei limiti in cui questa viene offerta, il reddito astrattamente determinato in base ai coefficienti deve essere comunque adeguato alla reale capacità produttiva del contribuente (nella specie, dalla pronuncia di merito emergeva come non fosse stata in alcun modo valutata la dedotta incidenza del precario stato di salute del contribuente, lavoratore autonomo, sulla sua capacità lavorativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)