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Sez. L, Sentenza n. 2652 del 08/03/2000 (Rv. 534697 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Trattamento di fine rapporto - Dipendenti trasferiti dallo Stato ad enti locali - Disciplina ex art. 14 legge n. 823/1954 - Applicabilità in difetto dei presupposti ex artt. 1 e 2 legge n. 482/1988 - Pregressa corresponsione dell'indennità di buonuscita per il servizio alle dipendenze di amministrazione statale - Conseguenze - Diritto a ricalcolo e corresponsione complessiva da parte dell'INADEL - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534697-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In materia di trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti di amministrazioni dello Stato in caso di trasferimento ad enti locali, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 14 della legge 22 giugno 1954 n. 823, anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988 n. 482, se non risulta che il trasferimento sia avvenuto in base ad una delle previsioni di legge specificate dagli artt. 1 e 2 della cit. legge n. 482/1988, con la conseguenza che, a norma dell'art. 14, terzo comma, della legge n. 823/1954, nel caso in cui sia già stata corrisposta l'indennità di buonuscita in relazione al periodo trascorso alle dipendenze dell'amministrazione di provenienza, l'interessato, al termine del rapporto con l'amministrazione di destinazione, ha diritto a conseguire dall'INADEL (ora dall'INPDAP) solo la quota proporzionale ai servizi prestati presso la seconda amministrazione. (Fattispecie relativa a impiegata transitata da amministrazioni autonome dello Stato a una regione a statuto ordinario e collocata a riposo nel 1991).

Riferimenti normativi: Legge 22/06/1954 num. 823 art. 14, Legge 27/10/1988 num. 482 art. 1, Legge 27/10/1988 num. 482 art. 3, Legge 27/10/1988 num. 482 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)