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Sez. 1, Sentenza n. 6000 del 17/03/2006 (Rv. 587982 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Requisiti - Chiarezza, univocità e certezza - Enti collettivi - Applicabilità - Sottoscrizione illeggibile - Invalidità - Eccezioni - Firma nota e riconoscibile dal debitore - Riconducibilità della sottoscrizione all'ente - Fattispecie in tema di responsabilità della banca trattaria per il pagamento dell'assegno.
Stato
decisa il 2006-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587982-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

In tema di assegno bancario, il principio secondo il quale la sottoscrizione, per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, con la conseguente invalidità della girata apposta con firma illegibile, pur essendo riferibile anche all'ipotesi in cui l'assegno sia girato dal rappresentante di un ente collettivo, non trova applicazione nel caso in cui il segno grafico sia noto e riconoscibile al debitore, o quando non vi siano comunque dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità della banca trattaria per l'avvenuto pagamento di un assegno bancario trafugato e girato per l'incasso dal legale rappresentante di una società, la cui sottoscrizione, pur risultando illeggibile, era chiaramente riconducibile alla società stessa, in quanto apposta in calce ad un timbro recante la denominazione di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 11, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)