Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 13/03/1987 (Rv. 451758 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE O ALLA CORTE D'APPELLO - ESTENSIONE - FATTISPECIE (ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI SULL'IMPOSTA DEDOTTA PER LA PRIMA VOLTA INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO).*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE O ALLA CORTE D'APPELLO - ESTENSIONE - FATTISPECIE (ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI SULL'IMPOSTA DEDOTTA PER LA PRIMA VOLTA INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO).*
Poiché l'art. 19 bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, aggiunto dall'art. 11 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 consente al contribuente di integrare, soltanto nel giudizio di primo grado, i motivi proposti con il ricorso a contestazione della pretesa tributaria, fino alla data di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (ed anche ulteriormente ove ricorrano determinate incertezze), deve ritenersi inammissibile dedurre successivamente innanzi sia alla commissione tributaria di secondo grado che a quella centrale (e, quindi, anche davanti alla Corte d'appello) motivi non proposti nel giudizio di primo grado ed è ugualmente inammissibile la prospettazione di nuove ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni in tale Sede non dedotti. (nella specie è stato ritenuto inammissibile dedurre per la prima volta, innanzi alla Corte d'appello, l'eccezione di prescrizione degli interessi sull'imposta). (V 4835/83, mass n 429724; (V 1210/78, mass n 390567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)