Sez. 3, Sentenza n. 34541 del 07/06/2002 Cc. (dep. 15/10/2002) Rv. 223183 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Applicazione della disciplina prevista dalla legge n.217 del 1990 anche alle spese ed agli oneri aggiuntivi - Esclusione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, sono estranee alla sfera di applicazione della legge n. 217 del 1990 le spese e gli oneri che l'imputato deve affrontare al di fuori dei procedimenti giurisdizionali, in particolare nella fase amministrativa della esecuzione della pena; tanto più quando le spese di questa fase dipendono da una inadempienza del condannato che non ha versato la sanzione pecuniaria dovuta ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al momento in cui la cancelleria gliene intimò il pagamento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non possono accollarsi allo Stato le spese aggiuntive, quali gli interessi di mora, le tasse e le spese di notifica, portate nella cartella di pagamento della sanzione a favore della cassa delle ammende inflitta al condannato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)