diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1517 del 13/02/1991 (Rv. 470910 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo. | Limiti di ammissibilità - Decisione di merito - Pronuncia in altro processo - Preclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470910-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo.

La decisione nel merito, preclusiva, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., del regolamento di giurisdizione, è quella intervenuta nella "causa" e cioè nella lite fra le parti su una determinata questione sostanziale, con la conseguenza che la proposizione del detto regolamento è preclusa non solo nel caso di sentenza di merito emessa nel corso dello stesso processo ma anche nel caso di sentenza di merito emessa dallo stesso o da altro giudice in un diverso processo vertente sulla medesima questione sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)