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Sez. U, Sentenza n. 8546 del 04/08/1995 (Rv. 493561 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Esperibilità - Condizione - Mancanza di una pronuncia di merito tra le stesse parti anche in altro giudizio - Estremi - Fattispecie relativa a giudizio concernente la spettanza o no dello sgravio contributivo "ex lege" n. 183 del 1976.
Stato
decisa il 1995-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493561-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile finché non sia intervenuta pronuncia di merito (in primo grado) tra le stesse parti, resa non necessariamente nel medesimo processo al quale il regolamento si riferisce, bensì anche in altro giudizio, fra le medesime parti, per la medesima questione sostanziale (riaffermando tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione rispetto a questione già decisa nel merito tra le stesse parti, in giudizio diverso da quello cui si riferiva il regolamento, concernente la spettanza o meno dello sgravio contributivo di cui alla legge n. 183 del 1976).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)