Sez. U, Ordinanza n. 6578 del 24/03/2006 (Rv. 587615 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Condizione - Mancanza di una pronuncia di merito tra le stesse parti anche in altro giudizio - Fattispecie relativa a giudizio di affrancazione del bene in enfiteusi.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di merito, nello stesso o anche in altro giudizio tra le parti vertente sulla medesima questione sostanziale, ed è quindi inammissibile il regolamento promosso in una causa avente ad oggetto la determinazione del prezzo di affrancazione di un bene concesso in enfiteusi dopo che, tra le medesime parti, era stata definita la causa per la determinazione del relativo canone.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)