Sez. 3, Sentenza n. 1370 del 15/05/1973 (Rv. 364014 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - DEDUZIONE IN RELAZIONE AD UNO SOLO DEI CRITERI DI COLLEGAMENTO PREVISTI DALLE NORME SUL FORO FACOLTATIVO - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA IN RELAZIONE ALL'ALTRO CRITERIO NON CONTESTATO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - DEDUZIONE IN RELAZIONE AD UNO SOLO DEI CRITERI DI COLLEGAMENTO PREVISTI DALLE NORME SUL FORO FACOLTATIVO - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA IN RELAZIONE ALL'ALTRO CRITERIO NON CONTESTATO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Allorquando il convenuto abbia sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in relazione ad uno solo dei criteri di collegamento stabiliti dall'art 20 cod proc civ l'eccezione stessa deve essere disattesa dal giudice (ed anche dalla Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza) il quale rilevi d'ufficio la sussistenza della Competenza in relazione al criterio di collegamento non contestato. (Conf 1766/72, mass n 358724).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)