Sez. 2, Sentenza n. 1766 del 07/06/1972 (Rv. 358724 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DELL'INCOMPETENZA PER TERRITORIO - INDICAZIONE SPECIFICA - ONERE DELLA PARTE - RILEVABILITA D'UFFICIO DI MOTIVI DIVERSI - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DELL'INCOMPETENZA PER TERRITORIO - INDICAZIONE SPECIFICA - ONERE DELLA PARTE - RILEVABILITA D'UFFICIO DI MOTIVI DIVERSI - PRECLUSIONE.*
Alla parte che propone l'eccezione di incompetenza per territorio incombe l'Onere di contestare con specifici motivi e fin dal suo primo atto difensivo la sussistenza di tutti i possibili momenti di collegamento suscettivi di radicare la controversia entro la Competenza del giudice adito. Pertanto, se pure l'indicazione del motivo di incompetenza per territorio dedotta in eccezione e fondata, il giudice adito non puo accogliere l'eccezione stessa, se la sua Competenza si sostiene per motivi diversi, costituenti valido momento di collegamento. (nella specie, vertendosi in tema di diritto di obbligazione, il convenuto aveva fondatamente contestato la Competenza del giudice adito, quale giudice del foro generale delle persone fisiche; ma non aveva contestato tempestivamente che sussistesse tale Competenza ai sensi dell'art 20 cod proc civ, secondo le regole del forum contractus e del forum destinatae solutionis). (V 1716'71 mass n 352183; 1749'69 mass n 340779 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)