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Sez. 2, Sentenza n. 3115 del 23/06/1978 (Rv. 392571 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO PREVISTI DAGLI ARTT 18 E 20 COD PROC CIV - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392571-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO PREVISTI DAGLI ARTT 18 E 20 COD PROC CIV - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, al convenuto incombe l'Onere di contestare nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado l'incompetenza per territorio del giudice con espresso riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dagli articoli 18 e 20 cod proc civ, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale specifica contestazione, la Competenza resta radicata presso il giudice adito. (V 1370/73, mass n 364014; (V 986/73, mass n 363376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)