diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 24 del 03/01/1986 (Rv. 443663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - LICENZIAMENTO - PER SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO AL CONTRATTO DI LAVORO O PER ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER LA QUALE VI È STATA LA ASSUNZIONE - PRESUPPOSTI - VALIDITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - LICENZIAMENTO - PER SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO AL CONTRATTO DI LAVORO O PER ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER LA QUALE VI È STATA LA ASSUNZIONE - PRESUPPOSTI - VALIDITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE.*

L'art. 2 lett. C) della legge n. 1204 del 1971, consentendo il licenziamento della lavoratrice madre allorché sia scaduto il termine apposto al contratto di lavoro ovvero sia ultimata la prestazione per la quale la dipendente è stata assunta, non prevede due diversi rapporti di lavoro, uno a tempo determinato ed un altro a tempo indeterminato, ma contempla solo l'ipotesi del contratto di lavoro a termine nella duplice Forma dell'esplicita predeterminazione di una data finale di cessazione del rapporto ovvero dell'indiretto riferimento ad una data desumibile dall'ultimazione di una specifica prestazione. Consegue che, perché sia possibile il licenziamento della lavoratrice madre nei casi contemplati dal citato art. 2 lett. C), occorre in entrambe le ipotesi che l'apposizione (diretta od indiretta) del termine sia valida, ossia occorre che il contratto abbia ad oggetto una delle mansioni contemplate dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962 e che la durata determinata del rapporto risulti per iscritto, o mediante l'indicazione della data di scadenza o mediante la specificazione di tutti gli elementi idonei ad individuare l'opera od il servizio, per la cui esecuzione l'assunzione sia avvenuta, derivandone - in Mancanza - la nullità della relativa pattuizione e quindi la sussistenza di un contratto a tempo determinato, risolubile solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. (V 4144/84, mass n 436092; (V 2437/74, mass n 370837).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)