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Sez. 2, Sentenza n. 1937 del 10/10/1970 (Rv. 347958 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347958-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La applicazione delle sanzioni di cui all'art 89 cod proc civ ed in particolare l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali sofferti per espressioni sconvenienti od offensive contenute nelle difese di una parte, rientrano nel potere discrezionale del giudice dinanzi al quale le difese sono state svolte. Il mancato Esercizio di tale potere non e censurabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)