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Sez. 3, Sentenza n. 2334 del 11/07/1972 (Rv. 359712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359712-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'istanza per la cancellazione di frasi ingiuriose contenuta negli scritti difensivi, costituisce una sollecitazione all'esplicazione di un potere discrezionale, che puo essere esercitato dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, riguardano esso il controllo sull'osservanza dei precetti dettati dagli articoli 88 e 89 cod proc civ. pertanto, proprio perche si tratta della esplicazione di un potere discrezionale, l'uso che ne abbia fatto il giudice di merito non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 927'71, mass n 350847; 1937'70, mass n 347958).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)