Sez. 1, Sentenza n. 3868 del 18/11/1975 (Rv. 378115 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - FINALITA - REVOCAZIONE EX ART 395 COD PROC CIV - DIFFERENZE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - TERMINE ULTIMO DI PROPONIBILITA - DECORRENZA DEL TERMINE DAL RECUPERO DI DOCUMENTI O DALLA SCOPERTA DEL DOLO O DELLA FALSITA - ESCLUSIONE - ERRORE DI FATTO RISULTANTE DAL PROCESSO DI VERIFICA - RILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - FINALITA - REVOCAZIONE EX ART 395 COD PROC CIV - DIFFERENZE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - TERMINE ULTIMO DI PROPONIBILITA - DECORRENZA DEL TERMINE DAL RECUPERO DI DOCUMENTI O DALLA SCOPERTA DEL DOLO O DELLA FALSITA - ESCLUSIONE - ERRORE DI FATTO RISULTANTE DAL PROCESSO DI VERIFICA - RILEVANZA.*
La revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare, regolata dall'art 102 legge fallimentare, e un rimedio estremo, rivolto a tutelare l'interesse pubblico alla eliminazione dal concorso fallimentare di creditori che non abbiano un titolo di partecipazione sostanzialmente legittimo. Pertanto, tale rimedio, a differenza del corrispondente istituto di diritto processuale comune, di cui all'art 395 cod proc civ, non soltanto puo essere proposto fino alla chiusura del fallimento, senza la prefissione di un termine rispetto al momento del recupero di nuovi documenti e della scoperta del dolo o della falsita, ma e, altresi, esperibile anche per errore di fatto che risulti dal processo di verifica, cui partecipano tutti i creditori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)