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Sez. 1, Sentenza n. 8022 del 14/06/2001 (Rv. 547456 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Ricorso per revocazione - Notificazione - Termine fissato dal giudice ex art. 102 legge fall. - Natura perentoria - Conseguenze - Inosservanza - Preclusione dell'ulteriore attività processuale - Configurabilità - Costituzione in giudizio della controparte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547456-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

In tema di istanza di revocazione contro crediti ammessi ex art. 102 della legge fallimentare, deve ritenersi di natura senz'altro perentoria il termine fissato dal giudice per la notificazione del ricorso per revocazione e del pedissequo decreto, con la conseguenza che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma, in contrario, alcun rilievo la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori, giusta disposto dell'art. 153 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)